ELENCO :: COMUNICAZIONI

Il Presidente Iocca chiede il rimborso dello skipass a DGA Funivie

Con nota del 10.03.2020 sottoscritta dal Presidente Antonio Iocca, l’associazione dei consumatori ADOC Molise, per conto dello Sci Club “Campitello Matese”, ha scritto alla DGA Funivie s.r.l. chiedendo alla società di restituire le somme versate per l’acquisto degli skipass stagionali a fronte di un servizio mai prestato ovvero, comunque, di considerare altre forme di ristoro ed indennizzo per gli acquirenti.
In particolare, l’Associazione esponeva che lo sci club in data 24.12.2019 acquistava, come di consueto, un numero rilevante di skipass stagionali per i propri iscritti (in convenzione per i tesserati FISI), da utilizzare per la stagione invernale 2019/20. Tuttavia, pur nutrendo le migliori aspettative e speranze per la stagione appena terminata, in realtà, gli iscritti allo sci club non hanno, praticamente, mai potuto usufruire della totalità degli impianti e delle piste della stazione invernale. Questo perché, come è noto, tutte le piste e gli impianti – eccetto pochissimi giorni di esercizio di una pista “bassa” – sono stati sempre chiusi al pubblico. Sul punto, per maggiore chiarezza e per evitare inutili eccezioni, l’ADOC evidenziava che negli ultimi decenni quasi tutti i principali comprensori sciistici – come, appunto anche quello di Campitello Matese - si sono dotati di dispositivi per la produzione di neve artificiale o "programmata", necessari per garantire la sciabilità non vincolata alla irregolarità delle precipitazioni nevose: tuttavia, nella stazione molisana tali dispositivi sono per lo più non funzionanti e ciò, chiaramente, ha impedito agli utenti di usufruire del servizio per quale era già stato corrisposto il prezzo. Ed è evidente che unica responsabile della gestione e del funzionamento di tutti gli impianti – ivi compresi quelli di innevamento artificiale – è la DGA Funivie Srl. Proseguiva l’Associazione che, a fronte dell’acquisto della tessera stagionale, il gestore degli impianti ha l’obbligo di garantire agli utenti (acquirenti dello “stagionale” o delle altre tipologie di skipass), oltre al trasporto, il corretto funzionamento di impianti e piste e di consentire il pieno utilizzo del servizio e che, quindi, da ciò si evince il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla DGA società da cui deriva la conseguente risoluzione contrattuale, la responsabilità contrattuale del gestore e il diritto dell’acquirente alla restituzione integrale del corrispettivo versato.
Sul punto, l’ADOC precisava tra l’altro che, all’epoca dell’acquisto, alcun “regolamento” è stato mai sottoscritto dai responsabili dello Sci Club né, tanto meno, dai singoli iscritti, né era stato pubblicato sul sito della DGA alcun atto regolamentare. A seguito della richiesta - diretta, si ripete, ad ottenere un rimborso ovvero una forma di ristoro alternativa -, la società riscontrava nota e, con pec del 27.03.2020 a firma del loro legale di fiducia, contestava quanto dedotto e scritto dall’Adoc, sostenendo che “(…) l’acquisto dello skipass dà diritto allo sciatore di accedere al complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente. Tale rapporto negoziale, però, non pone in capo al gestore un obbligo all’attivazione dell’impianto di innevamento artificiale che, in ossequio a direttive prettamente tecniche, deve essere di supporto e non totalmente sostitutivo delle normali precipitazioni nevose (..) in capo alla DGA Funivie s.r.l. vi è l’obbligo di garantire il corretto funzionamento degli impianti e di consentirne il pieno utilizzo ovviamente qualora vi siano le condizioni essenziali (…)”.
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